La pensione di reversibilità è il beneficio previdenziale riconosciuto ai superstiti nel caso di morte del lavoratore assicurato o pensionato nell’assicurazione generale obbligatoria (art. 2, Regio decreto legge 14.4.1939, n. 636, conv.to con modificazioni dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272 e, per il settore pubblico, il Titolo V del Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato). La legge istitutiva di tale pensione nel settore privato (ma le medesime osservazioni valgono anche per il settore pubblico, stante il disposto del comma 41, dell’art. 1 della legge 8.8.1995, n. 335) non opera ulteriori distinzioni, mentre è stata la prassi a ulteriormente distinguere fra pensione di reversibilità e pensione indiretta. La prima è quella erogata ai superstiti dopo la morte del pensionato titolare di pensione diretta, ovverosia radicata sulla posizione previdenziale di lavoratore. La seconda è quella erogata ai superstiti alla morte del lavoratore assicurato. La Corte Costituzionale, con Sentenza n° 286/1987, ha specificato che la pensione ai superstiti non ha natura successoria, perché spettante anche in caso di rinunzia all’eredità e regolata automaticamente da specifiche leggi previdenziali le quali, fra l’altro, disciplinano, in modo diverso dalle norme generali sulle successioni, il concorso fra più aventi diritto e la perdita del diritto stesso o pongono regole, almeno parzialmente incompatibili con quelle successorie (non trasmissibilità del diritto). Il diritto alla prestazione della pensione di reversibilità concesso al superstite si trasmette “jure proprio” e non “jure successionis”, sorge indipendentemente dalle sorti della qualifica di erede. Pertanto, nessuna compensazione può essere effettuata dall’Inps in relazione alla pensione di reversibilità, né può chiedere la restituzione di somme non corrisposte dal de cuius.