Ordinanza Regione Campania. Vincenzo De Luca non riapre le librerie

Con l’ordinanza n. 32 del 12/4/2020, il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha confermato la chiusura delle librerie e delle cartolerie: “Il commercio al dettaglio  di articoli di carta, cartone, articoli di cartoleria e libri – si legge nell’ordinanza – è sospeso, a eccezione di quello già esercitato nelle edicole, negli ipermercati e nei supermercati, nelle tabaccherie, nonché dalla grande distribuzione multimediale e via internet”. In ogni caso, nel rispetto delle norme vigenti, le piccole librerie potranno comunque continuare ad optare per la consegna a domicilio o in modalità drop presso gli esercizi commerciali aperti. Tali possibilità – in assenza di ulteriori disposizioni o ordinanze locali in merito – erano già stata evidenziate nelle scorse settimane dall’Associazione Librai Italiani. Piccola apertura, invece, per ciò che riguarda il commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati, consentito “nelle mattinate del martedì e del venerdì con orario 8-14. Nella settimana del 1° maggio, l’apertura è consentita nelle mattinate del martedì e del giovedì, secondo l’orario sopra indicato”. Poche, invece, le novità sostanziali sul fronte cantieri: “E’sospesa l’attività dei cantieri edili su committenza privata, fatti salvi – limitatamente alle attività consentite dalla vigente disciplina nazionale – gli interventi urgenti strettamente necessari a garantire la sicurezza o la funzionalità degli immobili, l’adeguamento di immobili a destinazione sanitaria finalizzati allo svolgimento di terapie mediche durante il periodo emergenziale, gli interventi di manutenzione finalizzati ad assicurare la funzionalità di servizi essenziali, il ripristino della messa in sicurezza dei cantieri, ove necessario, e in ogni caso con obbligo di adozione dei dispositivi di protezione individuale da parte del personale impiegato e delle ulteriori misure precauzionali previste dalla disciplina vigente. Per i lavori a committenza pubblica invece – fatti salvi l’avvio e la prosecuzione di quelli concernenti le reti di pubblica utilità e l’edilizia sanitaria nonché degli interventi volti ad assicurare la messa in sicurezza e la funzionalità degli immobili – le stazioni appaltanti, sempre limitatamente alle attività consentite dalla vigente disciplina nazionale, valutano la differibilità delle singole lavorazioni o interventi in corso ovvero programmati”.

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