Il Giudice Chiosi “Ordina” alla Francese di assicurare l’assistenza specialistica.
“Il Comune di Battipaglia Piano Sociale di Zona S4, con capofila il Comune di Pontecagnano Faiano, si attivi per dare attuazione a quanto disposto dal Gruppo di Lavoro sull’inclusione e l’Handicap in data 12.10.2016”. E’ questo il decreto della dottoressa Valentina Chiosi, Giudice Monocratico della prima sezione civile del Tribunale di Salerno, che in audita altera parte (ovvero senza contraddittorio tra le parti) ha stabilito che il Comune di Battipaglia non ha alcuna discrezionalità sulle ore attribuite dal Piano Educativo Personalizzato allo scolaro affetto da grave disabilità. Il fatto ha interessato i genitori di un bambino portatore di handicap della scuola media “Alfonso Gatto” di Battipaglia. La mamma e il papà di questo bambino si sono rivolti all’avvocato Carmine Galdi, che ha proposto ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c., per vedere riconosciuto un diritto soggettivo perfetto; e, più precisamente, nel caso di specie, un assistente pedagogico da affiancare al discente per tutto l’orario scolastico settimanale (30 ore) e non per quanto disposto dal Comune(prima 5 ore e successivamente 15 ore fino al prossimo 30 maggio). Il tribunale di Salerno, infatti, pur non avendo ancora ascoltato le ragioni della controparte ha ritenuto sussistente la presenza del fumus boni iuris (l’apparente verosimiglianza dell’esistenza del diritto di cui se ne è chiesta la tutela) ed il periculum in mora (il pericolo imminente di un grave ed irreparabile pregiudizio). Condizioni, queste ultime, necessarie per accogliere il ricorso cautelare d’urgenza, che sarà discusso tra le parti il prossimo 8 giugno. La dottoressa Valentina Chiosi ha inoltre ritenuto necessario adottare il provvedimento d’urgenza per garantire al minore diversamente abile l’esercizio del diritto all’istruzione e all’educazione. Diritto che non può essere limitato a causa della sua disabilità. Il Giudice Valentina Chiosi, della prima sezione civile del Tribunale di Salerno, ha anche decretato “che eventuali difficoltà finanziarie dell’ente pubblico non giustificano limitazioni all’espletamento di un servizio diretto a tutelare diritti fondamentali ed idonei a consentire il principio di uguaglianza. allo sviluppo della personalità ai sensi dell’art. 2 della cost. anche in considerazione del fondamentale principio d’uguaglianza (art. cost.)”. Nel frattempo, si attende la pronuncia del Giudice Giuseppe Fortunato, sempre della prima sezione civile del Tribunale di Salerno, per l’udienza celebrata lo scorso 27 aprile (stesse motivazioni). Infine,venerdì 19 maggio vi sarà la discussione di un altro ricorso ex art. 700 c.p.c per analoghe ragioni. Altri ricorsi pendono dinanzi al Tribunale di Salerno tutti con la stessa domanda: ordinare al comune di Battipaglia di cessare un’azione discriminatoria nei confronti di scolari gravemente affetti da disabilità.










