A scuola l’assistenza specialistica per i disabili va garantita per tutte le ore del P.E.I.

E’ diventata prassi consolidata, per i Comuni italiani, violare le norme della Legge 104/92 a danno dei portatori di handicap, con grave disabilità. La ridotta autonomia personale, correlata all’età, rende necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione. In tutti questi casi c’è “l’obbligo per gli enti locali di fornire, alle scuole di ogni ordine e grado, l’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, da garantire mediante l’assegnazione di docenti specializzati”.  Un diritto compreso negli artt. 3, 34 e 38 comma 3 della Carta costituzionale, i quali  sanciscono i principi del libero accesso all’istruzione, della sua gratuità ed obbligatorietà, il divieto di ogni discriminazione e il riconoscimento del diritto all’educazione, all’integrazione scolastica e all’avviamento professionale dei disabili.  E’ in questa ottica, dunque, che si colloca appieno la previsione da parte del legislatore del 1992 di un operatore come l’Assistente per l’autonomia e la comunicazione, il cui inserimento nel circuito scolastico non può essere rimesso alla mera discrezionalità degli enti locali che, negandone l’attivazione o erogando il servizio per un numero di ore del tutto insufficiente, si trincerano dietro interpretazioni restrittive della normativa vigente, oppure adducono esigenze di contenimento della spesa pubblica.  L’assistenza specialistica è un diritto soggettivo non suscettibile di degradazione o compressione da parte della Pubblica Amministrazione perché strumento necessario per la realizzazione del diritto all’educazione ed allo sviluppo della personalità sancito dalla legge (“l’integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione”). Purtroppo, a queste violazioni resta solo una tutela: rivolgersi all’Autorità Giudiziaria per vedere riconosciuto il proprio diritto soggettivo all’assistenza specialistica per le ore attribuite dal Piano Educativo Individualizzante (P.E.I.) dopo l’accertamento della Diagnosi Funzionale.

Avv. Carmine Galdi

carminegaldi@virgilio.it

 


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