Cancellazione dagli elenchi dei braccianti agricoli, l’unico rimedio è ricorrere al Giudice del Lavoro

Disconoscimento della prestazione nel lavoro subordinato agricolo. L’Inps, con una raccomandata e/o con la pubblicazione sul proprio sito, informa i lavoratori di essere stati cancellati dall’elenco dei braccianti agricoli. Pertanto,  nel periodo in cui hanno lavorato ed hanno percepito l’indennità di disoccupazione e l’indennità di malattia, ne chiede la restituzione, salvo ricorso all’autorità giudiziaria. Giova premettere che, come più volte ribadito dalla Corte di Cassazione, in materia di disconoscimento, grava sul lavoratore l’onere di provare la sussistenza del rapporto ex art. 2094 c.c.. A tal riguardo deve ricordarsi che la subordinazione si sostanzia in un vincolo di assoggettamento gerarchico consistente nella sottoposizione a direttive impartite dal datore di lavoro, in conformità alle esigenze aziendali (o datoriali) tali da inerire all’intrinseco svolgimento della prestazione e che l’elemento decisivo che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato dal lavoro autonomo è l’assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro e il conseguente inserimento del lavoratore in modo stabile ed esclusivo nell’organizzazione aziendale (cfr. Cass., civ. sez. lav., 9/3/2009 n. 5645).  L’Inps nella comunicazione della ripetizione dell’indebito previdenziale, ove notifica, per la prima volta al ricorrente, il disconoscimento del rapporto di lavoro, non motiva né in fatto né in diritto tale provvedimento, quindi, senza dubbio annullabile dinanzi all’autorità giudiziaria competente. Ed inoltre non vi è la dimostrazione di alcuna corrispondenza a quanto dettato dall’art. 1 della L.77/2004. Se il lavoratore vuole ottenere l’iscrizione o assume di avere diritto alle prestazioni in assenza d’iscrizione, è il lavoratore che deve dimostrare la sussistenza del relativo diritto dinanzi al Giudice del Lavoro.

Avv. Carmine Galdi

carminegaldi@virgilio.it


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