Adozione del maggiorenne, chi può ottenerla

Si può essere adottati da maggiorenni? Si. La legislazione italiana lo contempla. Solitamente sceglie questo strumento chi non ha figli e preferisce lasciare il proprio patrimonio, il proprio cognome all’adottato. C’è anche chi invece desidera dedicarsi a chi è affetto da disabilità e si trova in una particolare situazione di bisogno. E’ disciplinata dalle norme del codice civile, l’art. 291 detta le condizioni: “L’adozione è permessa alle persone che non hanno discendenti legittimi o legittimati, che hanno compiuto gli anni trentacinque e che superano almeno di diciotto anni l’età di coloro che intendono adottare. Quando eccezionali circostanze lo consigliano, il tribunale può autorizzare l’adozione se l’adottante ha raggiunto almeno l’età di trenta anni, ferma restando la differenza di età di cui al comma precedente”.  Con l’adozione di maggiorenni, la persona acquista la qualifica di figlio adottivo, esattamente come accade nella normale procedura di adozione, tuttavia sono presenti altre differenze. Gli effetti dell’adozione di maggiorenni si producono dalla data di emissione del provvedimento, a partire dalla quale la persona acquisisce la qualifica di figlio adottivo. L’adottato assume il cognome dell’adottante e lo antepone al proprio; conserva tutti i diritti e doveri verso la sua famiglia di origine; acquista i diritti successori nei confronti dell’adottante ma non dei suoi parenti. L’ adottante invece non acquista rapporti civili con la famiglia dell’adottato e neanche i diritti successori. L’adottante non deve essere necessariamente coniugato ma, qualora lo fosse, l’altro coniuge non ha l’obbligo di adottare a sua volta. L’adottato deve esprimere il suo consenso all’adozione. I genitori, il coniuge e i figli (sia legittimi che naturali) dell’adottato devono dare il loro consenso.


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