Capita sempre più spesso che gli studenti con grave disabilità (art. 3 comma 3 L. 104/92) gli venga limitato il proprio diritto allo studio, alla formazione della personalità, all’uguaglianza e alla libertà, per esclusiva responsabilità dei Comuni, che arbitrariamente e contro legge, senza avere alcuna discrezionalità, non garantiscono l’assistenza specialistica per le ore settimanali stabilite nel Piano Educativo Individualizzato. Pertanto, i disabili restano vittime di discriminazioni», con la violazione dell’art. 3 della Cost e della norme sul divieto di discriminazione in danno delle persone disabili. La Consulta ha sancito che “il diritto del disabile all’istruzione si configura come un diritto fondamentale” il cui esercizio è assicurato tramite “misure di integrazione e sostegno idonee a garantire ai portatori di handicap la frequenza degli istituti d’istruzione” insieme agli altri studenti normodotati e che “tra le varie misure previste dal legislatore viene in rilievo quella del personale docente specializzato, chiamato per l’appunto ad adempiere alle ‘ineliminabili (anche sul piano costituzionale) forme di integrazione e di sostegno’ a favore degli alunni diversamente abili”, ne viene che la scelta discrezionale dell’Ente Locale di ridurre le ore di “assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale” agli studenti disabili è idonea a concretare una discriminazione vietata dalla L. n. 67 del 2006. La Corte costituzionale, con sentenza n. 80/2010, ha altresì precisato che “[…] al pari di quanto ritenuto in riferimento all’attività di sostegno, si deve ritenere che le difficoltà finanziarie dell’ente locale non possano presentarsi come ostative all’espletamento di un servizio volto ad assicurare un diritto incomprimibile all’integrazione, all’educazione e all’istruzione del disabile con connotazione di gravità ex art. 3 comma 3 l. 104/1992”. Diritto riconosciuto e garantito dall’art. 12, commi 2 e 4 della legge 104/92 (“è garantito il diritto all’educazione della persona handicappata nelle sezioni della scuola materna nelle classi comuni di istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie … l’esercizio del diritto all’educazione e all’istruzione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all’handicap”). In particolare e con riferimento all’assistenza specializzata, l’art 13, comma 3° della legge da ultimo citata, mentre attribuisce all’Amministrazione scolastica il compito di garantire con docenti specializzati l’attività di sostegno agli alunni portatori di handicap, richiama l’obbligo per gli enti locali di fornire l’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici e sensoriali”. particolare, dell’art. 4 comma 2 della Legge Regionale n. 4/2005, per il quale gli interventi di cui in premessa sono attuati dagli enti locali (Comuni) all’interno della rete realizzata con i Piani di Zona approvati in attuazione della legge 328/2000, in raccordo con i servizi scolastici, formativi, pedagogici, con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi e con altre attività gestite sul territorio da enti pubblici e privati”.









